Descrizione

1. Lo statuto delle istituzioni scolastiche e formative costituisce il documento fondamentale dell’istituzione e in particolare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto da questa legge:

a) i principi e i criteri di organizzazione dell’istituzione scolastica e formativa;

b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d’istituto;

c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell’istituzione, nel rispetto di quanto previsto da questa legge e in coerenza con le norme generali dell’istruzione;

d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, tra l’altro, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi, nonché del regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;

e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

f) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell’istituzione, garantendo il diritto di riunione e di assemblea e favorendo le attività delle associazioni di studenti e di genitori, anche attraverso la messa a disposizione di spazi adeguati;

g) la partecipazione dell’istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative d’integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;

h) le modalità, definite su eventuale proposta e previo parere della consulta dei genitori, del collegio dei docenti e della consulta degli studenti, con le quali le istituzioni instaurano con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel progetto d’istituto.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio dell’istituzione scolastica e formativa a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità all’istituzione per il conseguente adeguamento. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità dello statuto agli atti provinciali di programmazione e d’indirizzo; decorso tale termine il consiglio dell’istituzione approva in via definitiva lo statuto. Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura prevista da questo comma.

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Legge Provinciale 5/2006, art. 17
29.01.2024